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  EDITORIALE
Corsiario numero 47 numero 47 di dicembre 2004

Interessante articolo da Quattroruote Auto e Flotte Aziendali


Lettori di IM,
vorrei richiamare la vostra attenzione su un articolo apparso sulla rivista citata, in allegato al numero di dicembre 04 di Quattroruote.
A pagina 26 il titolo: “Le imprese chiedono il rimborso – I giorni dell’ira (per l’IVA)”.
Leggendo attentamente il contenuto dell’articolo emerge più di un motivo di riflessione, per chi come noi si è sempre posto il problema della detraibilità e deducibilità fiscale degli autoveicoli da lavoro. Il giornalista, l’articolo è firmato da Marco Di Pietro, ha condotto un’indagine presso importanti associazioni di categoria come Confindustria ed Associazione Piccole Industrie, rilevando che le stesse si stanno adoperando per imporre agli appositi uffici una corretta interpretazione degli sgravi fiscali sui veicoli (anche autovetture) che vengono utilizzati come strumenti di lavoro.
Per quanto riguarda l’Iva pare più che giustificato che, dimostrando l’uso strumentale del bene, questa imposta sia totalmente recuperabile.
Molto interessante risulta infatti lo specchio riepilogativo che appare nell’articolo di introduzione a pagina 23: FISCO: Autoveicoli e tasse:facciamo il punto.

Tutta la trattazione si esplica partendo dalla classificazione del veicolo, in base all’articolo 54 del codice della strada.
Nello specchietto riassuntivo evidenziato in azzurro alla pagina 24, vengono riportate le definizioni dei vari tipi di veicoli tratte dall’articolo 54 del codice della strada.
Sempre nella valutazione dell’argomento da parte del giornalista Marco Di Pietro, si evidenzia l’importante ruolo di alleato alle imprese della stessa Unione Europea, al fine di promuovere azioni positive nei confronti di una norma vessatrice che risale ben al 1977.
Noi abbiamo sempre sostenuto che i veicoli adibiti ad un uso speciale e riconducibili alla propria attività, sono veicoli che a tutti gli effetti sono da considerarsi totalmente detraibili e deducibili, od al limite recu-perabili nella misura di utilizzo secondo i criteri del prorata. Trattasi infatti di veicoli appositamente allestiti e destinati prevalentemente al trasporto proprio, oltre che a quello personale e di materiali connessi al ciclo operativo delle destinazioni d’uso delle attrezzature.
Anche il tentativo di penalizzare l’uso degli autocarri, specialmente quelli ottenuti da vistose autovetture, si sta rivelando un autentico buco nell’acqua.
Le case costruttrici continuano ad omologarli e i titolari d’azienda ad acquistarli.
Giustamente alcune riviste di settore hanno riconosciuto che non può esistere alcuna differenza tecnica tra un Tuareg omologato autocarro anche se all’estero ed un ML della Mercedes omologato in Italia.
Ma dal punto di vista pratico solo gli ML e i Tuareg sono utilizzati sia per usi aziendali, che a volte anche per usi personali e quindi sulla strada perseguibili?
Mi domando allora: se il titolare di un’impresa edile possiede un veicolo autocarro da 3,5 t con la carrozzeria cassone ribaltabile trilaterale, è possibile che non lo abbia mai usato, nell’arco di un mese, per accompagnare il figlio a scuola o per andare al bar?
Io personalmente ne vedo sotto casa tutti i giorni.
Dalle statistiche,però, si evince che i verbali sollevati per uso improprio, nei confronti dei possessori di veicoli del primo esempio, sono il 97 % del totale.
Se consideriamo che nel restante 3 % i verbali sono stati elevati a veicoli a cassone, è immaginabile che molti di questi siano guarda caso dei pick up a 5 posti, poco diversi dai primi e gli altri?
Quello che sosteniamo è che non può essere un tipo di carrozzeria che fa la differenza, ma è il reale uso effettivo che ne determina la cosiddetta inerenza e la percentuale di detraibilità.
Concludo le mie riflessioni, che vorrei diventassero anche le vostre, pensando che tutti i veicoli servono per spostare persone e cose: alle volte per motivi di lavoro, altre per motivi personali.
Per evitare quindi una proli-ferazione di sistemi, spesso anche davvero geniali, atti a dimostrare un uso strumentale del proprio mezzo di trasporto, è necessario rivedere la norma fiscale in materia e non il codice della strada.
Nei prossimi numeri torneremo su questi argomenti che hanno suscitato interesse fra gli addetti ai lavori e aspetto vostre impressioni.

Giuliano Latuga
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